PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Diritto di riunione).

      1. Il primo comma dell'articolo 17 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi».

Art. 2.
(Diritto di associazione).

      1. Il primo comma dell'articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

Art. 3.
(Diritto di elettorato).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

      «Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, comunali e provinciali e nelle altre elezioni locali, è riconosciuto a tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana.
      Per l'esercizio del diritto di cui al secondo comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana ad eccezione della cittadinanza».

 

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Art. 4.
(Diritto di associarsi in partiti).

      1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 49. - Tutti hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Art. 5.
(Diritto di petizione).

      1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 50. - Tutti possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

Art. 6.
(Accesso agli uffici pubblici).

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Agli uffici pubblici possono accedere anche tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Art. 7.
(Dovere di adempiere alle funzioni pubbliche).

      1. Il secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Coloro cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

 

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Art. 8.
(Referendum).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Al referendum per le leggi in materia di autonomie locali, come definite dalla legge, hanno il diritto di partecipare anche tutti coloro che sono residenti in Italia da oltre tre anni, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana».